Early warning: rilevare ed anticipare la crisi
Giorgio Gentili
DEAL ADVISORY
Network Advisory
In 50 parole
L’imprenditore Smart è interessato dall’implementazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile utile sia per rilevare tempestivamente una possibile crisi, sia per conoscere analiticamente lo stato della propria azienda e pianificare correttamente l’attività. Il Decreto Crisi prevede un sistema di allerta; l’Imprenditore Smart sa che prevenire è meglio che curare.
Perché interessa l’imprenditore SMART
L’imprenditore Smart prende le proprie decisioni conoscendo lo stato di salute della propria azienda, prevedendo situazioni di crisi e pianificando la propria attività per creare valore.
Diviene importante nella gestione dell’impresa il concetto di “early warning” ovvero l’allerta precoce alla rilevazione di uno o più eventi potenzialmente pericolosi, al fine di limitare le conseguenze degli eventi dannosi.
L’imprenditore smart applica l’“early warning” nella gestione aziendale, individuando tempestivamente una situazione di tensione economico-finanziaria che potrebbe rapidamente sfociare in una crisi aziendale.
Indicatori e assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo della crisi.
L’evoluzione della normativa spinge sull’applicazione dell’“early warning”, infatti nel mese di febbraio 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. n.14/2019, c.d. “Decreto Crisi”, con cui viene chiesto agli imprenditori di monitorare costantemente lo stato di salute della propria azienda.
In base a quanto previsto dal decreto, l’Imprenditore smart, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire, sin dal 16 marzo 2019, un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
È dunque stabilito che, ove ricorrano situazioni di difficoltà, l’imprenditore debba attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La finalità è di permettere alle imprese che vengono a trovarsi in difficoltà finanziarie di potere accedere a procedure concorsuali che prevedano la ristrutturazione già in fase pre-crisi, nell’ottica di salvaguardia dell’occupazione e di tutela della continuità aziendale. L’obiettivo è di definire un intervento nello stadio aziendale in cui è ancora possibile uscire dalla crisi, evitando di agire nella fase finale, in cui è possibile occuparsi esclusivamente della gestione delle ultime risorse dell’impresa.
L’assetto che deve essere istituito permetterà agli amministratori di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti, ovvero il procedimento di composizione assistita dall’OCRI (Organismo della composizione della crisi istituito presso le CCIAA) e successivamente gli eventuali altri strumenti concorsuali necessari.
Sono individuate un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente un’istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI.
Nella riforma viene precisato che la crisi si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ponendo una notevole importanza alla pianificazione finanziaria delle imprese, ovviamente condizionata dalle dinamiche industriali e strategiche.
In quest’ottica, viene definito un sistema di allerta, che deve permettere di anticipare la crisi. Nello specifico, è prevista l’individuazione di indicatori utili a identificare i sintomi della crisi.
Fra gli interlocutori che dovranno segnalare indizi di difficoltà finanziaria vi sono gli organi di controllo societari, del revisore e della società di revisione, oltre all’Agenzia delle entrate, all’INPS e agli agenti della riscossione delle imposte.
Il decreto prevede degli indicatori della crisi, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:
- della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi,
- delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
Gli indicatori della crisi saranno elaborati (entro l’estate 2020) dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.
Ma quale sono gli indici da prendere in considerazione?
In base al Decreto Crisi vengono considerati indicatori significativi:
- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, ovvero:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni, per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno centoventi giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Possiamo ipotizzare quali sono gli ulteriori possibili indicatori di precoce diagnosi della crisi, che devono essere monitorati costantemente dagli amministratori e da chi si occupa dei controlli aziendali; si elencano di seguito degli indicatori, in parte previsti dall’IFRS 9:
DSCR ovvero Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minore di 1
Questo indice consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento in ottica prospettica, rapportando il cash flow prodotto dall’impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell’orizzonte temporale preso in considerazione. Se è pari a 1 significa che tutto il flusso di cassa operativo è utilizzato per ripagare i debiti contratti e se è inferiore a 1 significa che l’azienda non sarà in grado di far fronte alle uscite finanziarie con il flusso di cassa generato dalla sua gestione operativa e, di conseguenza, si troverà in una situazione di crisi.
- Riduzione di oltre il 30% del fatturato:
quando il fatturato ha una forte diminuzione, magari conseguente alla perdita del cliente più importante (evento molto comune, basti pensare a quante piccole-medio imprese hanno commesse quasi unicamente verso un grande cliente) si prospetta sicuramente una situazione di forti squilibri, soprattutto quando l’azienda ha una struttura dei costi rigida, con prevalenza di costi fissi.
- Diminuzione del Margine Operativo Lordo (MOL) superiore al 20%:
denota una situazione grave che potrebbe preannunciare una problematicità strutturale, invero evidenzia l’attività operativa, dunque tipica dell’azienda, ha avuto un forte rallentamento per una diminuzione dei ricavi o l’incremento incontrollato dei costi.
- Forte riduzione del Patrimonio Netto (o negativo):
nell’ipotesi in cui il Patrimonio Netto scenda drasticamente, o diminuisca costantemente nel corso di diversi esercizi consecutivi, si rileva una situazione patrimoniale di particolare gravità, con l’impresa incapace di preservare l’integrità dei mezzi propri.
- Debiti verso dipendenti o verso erario scaduti:
i debiti verso l’erario sono i primi debiti che non vengono pagati quando inizia una situazione di crisi, quindi questo potrebbe essere il primo campanello di allarme da tenere sotto controllo.
Quando l’imprenditore ha dei ritardi anche nei confronti dei propri dipendenti la situazione di difficoltà sarà probabilmente molto avanzata.
- PFN/EBITDA > 6
Il rapporto evidenzia la capacità dell’impresa di coprire il debito mediante il risultato derivante dalla gestione caratteristica. Il rapporto illustra, in linea generale, entro quanto tempo potrà essere ripagato il debito. Un risultato pari a 5, ad esempio, indica che saranno necessari 5 anni per ripagare i debiti finanziari esistenti; pertanto, maggiore risulta il rapporto, minore è la capacità dell’impresa di ripagare il debito. Il risultato deve essere valutato non da solo, ma sulla base delle caratteristiche di ogni azienda; un valore superiore a 6 indica in generale un valore troppo elevato, dunque rischioso.
Sono considerati ulteriori indicatori di crisi: il mancato rispetto dei parametri economico patrimoniali afferente i covenant (condizione contrattuale tipica dei contratti di finanziamento); ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento; procedura concorsuale di una società del gruppo a cui appartiene l’impresa; il ricorso al debito in situazioni di emergenza (evidenziando dunque una mancanza di liquidità); il deterioramento del rating.
Cosa accadrà per le Società a responsabilità limitata?
Con il Decreto Crisi è previsto l’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore legale, quando la società a responsabilità limitata ha un fatturato o un attivo superiore a 2 milioni di euro o almeno 10 dipendenti. Dunque, sempre più srl saranno obbligate a nominare soggetti deputati al controllo.
L’applicazione di tale norma avrà un notevole impatto per tutte le srl, tanto più per le società di piccole dimensioni, che, nonostante una modesta attività, ma con l’impiego di almeno 10 dipendenti o con la presenza di immobilizzazioni (es. immobili) che determinano un attivo superiore al predetto limite, dovranno nominare un organo di controllo.
Il citato decreto prevede altresì, che gli amministratori delle srl rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
In particolare, viene illustrato come deve essere quantificato il danno in capo agli stessi amministratori, quando non si sono tempestivamente attivati al sopravvenire di una causa di liquidazione per chiedere lo scioglimento della società allo scopo di preservare il valore del patrimonio sociale.
Pertanto, è oramai palese la necessità da parte dell’organo amministrativo di comprendere lo stato di salute della propria società sia per prendere le proprie decisioni sia per non incorrere in responsabilità che possono incidere in maniera devastante sul proprio patrimonio personale.